CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede legale del CRAL

A norma dell’Art. 18 della Costituzione Italiana degli Art. 36, 37 e 38 del Codice Civile della legge 266 dell’1/08/91 e dell’Art. 11 legge 300 Statuto dei lavoratori, si è liberamente costituito nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Associazione denominata CRAL-ISPRA – Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito Associazione) con Sede in Roma, via Vitaliano Brancati n.48 00144 Roma (RM).

Il presente Statuto viene redatto tenendo conto delle norme di cui alla legge 383/2000 e al D.Lgs. 460/1997.

Art.2 – Finalità dell’Associazione CRAL ISPRA

  1. L’Associazione CRAL-ISPRA è apolitica, apartitica e aconfessionale, non persegue fini di lucro e non può svolgere attività di carattere commerciale.
  2. Per quanto specificato al punto precedente, nella sede dell’Associazione è vietata qualsiasi iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma persegua scopi di propaganda politica, sindacale o confessionale.
  3. Le finalità dell’Associazione sono quelle di:
    1. Promuovere, sviluppare ed organizzare iniziative di carattere culturale su argomenti di ampio interesse che possono concorrere a dare contenuto formativo all’impiego del tempo libero dei soci, quali:
      1. la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico ed ambientale;
      2. la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, folkloristiche e gastronomiche locali;
      3. la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, escursioni, vacanze.
    2. Promuovere iniziative di carattere sociale idonee ad apportare benefici agli aderenti.
    3. Promuovere iniziative finalizzate allo svago, al riposo ed al relax, favorendo momenti di socializzazione e conoscenza.
    4. Partecipare fattivamente alle attività di associazioni ed enti che possono comunque favorire il conseguimento dei fini sociali dell’Associazione.
    5. Favorire ed incrementare gli scambi e i rapporti nei settori di pertinenza con appartenenti ad altri Circoli o Associazioni, in particolare quelli Universitari sia di livello nazionale che internazionale.
    6. Favorire lo svolgimento della vita associativa fra i soci in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, di conoscenze ed esperienze.
    7. Promuovere, sviluppare, organizzare occasioni per lo svolgimento di attività sportive finalizzate alla salute fisica.
    8. Realizzare attività di carattere sociale idonee a favorire servizi e distribuzione di beni ad esclusivo beneficio dei Soci.
    9. Realizzare servizi e strutture per il perseguimento coerente delle finalità dell’Associazione.
  4. Per raggiungere i propri fini sociali l’Associazione potrà svolgere attività culturali, sportive e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi.
  5. Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
  6. Per raggiungere le finalità sociali, l’Associazione può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o Associazioni con gli stessi scopi sociali.

Art. 3 – Soci

Possono essere Soci “Ordinari” del Cral Ispra: i Soci Fondatori, i dipendenti e pensionati dell’ISPRA. Possono essere soci “Frequentatori”, i familiari dei Soci ordinari facenti parte del nucleo familiare nonché i familiari a carico del coniuge superstite del dipendente dell’ISPRA deceduto. Possono essere soci “Aggregati” altri soggetti non appartenenti alle categorie sopra indicate che ne fanno opportuna richiesta. Tutti i Soci acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del  Consiglio Direttivo di cui all’articolo 8, di confermare  la loro qualità di Soci entro trenta giorni dall’evento. Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 4.

Art.4 – Diritti e doveri dei Soci

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione il Consiglio Direttivo ha il compito di motivare e pubblicizzare adeguatamente la propria decisione. L’appartenenza all’Associazione implica per tutti i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

  1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione;
  2. partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
  3. tutti i Soci sono tenuti a comunicare all’Associazione ogni modificazione dei requisiti previsti all’Art. 3 del presente Statuto.

Il Socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo Art. 5.  Solo i Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente Statuto nonché dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Solo i Soci Ordinari possono essere eletti negli organi collegiali, negli organi deliberanti e di controllo previsti dal Presente Statuto. Tutti i Soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione prevista dall’Art. 3 del presente Statuto, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 5 – Provvedimenti disciplinari:

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. infrange le regole del presente Statuto;
  2. tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all’immagine, agli interessi ed alle finalità dell’Associazione;
  3. prende parte ad imprese o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle dell’Associazione;
  4. dimostra insofferenza alle comuni regole dell’educazione e del reciproco rispetto.

Il Consiglio Direttivo può prendere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti, a seconda della gravità del caso:

  1. ammonizione scritta;
  2. sospensione temporanea;

Contro la decisione del Consiglio Direttivo il Socio potrà appellarsi, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà entro 15 giorni dalla data del ricorso.

I soci radiati per morosità  potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci che cessino di appartenere all’Associazione non possono avere la restituzione della quota sociale, non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell’Associazione e non sono liberati dagli eventuali obblighi assunti nei confronti di questa.

Art. 6 – Organi dell’Associazione:

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio Sindacale;
  4. la Giunta Esecutiva;
  5. il Presidente;
  6. il Collegio dei Probiviri;

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è composta esclusivamente dai Soci Ordinari; può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l’assemblea, sia  ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci “ordinari” e delibera validamente a maggioranza assoluta dei  presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci votanti intervenuti e delibera validamente a  maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio  segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.  Le votazioni avvengono secondo i principi e le modalità stabilite con il regolamento elettorale di cui all’Art. 18 del presente Statuto.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. il Consiglio Direttivo:

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
  5. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  6. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  7. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  8. tiene aggiornati i registri di contabilità ed i registri degli associati.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovraintende alla  gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, contribuisce a tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art.9 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci. I componenti del Collegio rimangono in carica 3 anni. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente, il quale è tenuto a predisporre ed aggiornare un apposito registro in cui devono essere riportati i verbali delle riunioni. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei componenti e devono essere riportate nell’apposito registro di cui al presente articolo.

Art.10 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 3 Consiglieri e dal Presidente e ha le seguenti funzioni:

  1. attuare le decisioni del Consiglio Direttivo;
  2. espletare le attività espressamente delegatele dal Consiglio Direttivo;
  3. assumere provvedimenti di norma di competenza del Consiglio Direttivo, quando, nei casi d’urgenza, non esistono le condizioni temporali per una sua convocazione nei tempi stabiliti nel presente Statuto.

I provvedimenti presi nelle condizioni d’urgenza sopra enunciati, dovranno essere giustificati nel primo Consiglio Direttivo, il quale valuterà la bontà dei provvedimenti. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta sarà necessario. La comunicazione della convocazione deve essere inoltrata dal segretario, deve specificare l’ordine del giorno in discussione, il luogo e l’ora del ritrovo e deve essere inoltrata per conoscenza al Vice Presidente ed al Collegio Sindacale i quali hanno la facoltà di partecipare.

Art. 11 – Il Presidente: Il Presidente

  1. ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale;
  2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  3. compie tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale dell’Associazione e che gli sono stati delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può, nei casi di urgenza, assumere anche provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica di questo nella prima riunione successiva. Qualora il Presidente non sia in grado di adempiere alle proprie funzioni per assenza o impedimento, queste sono esercitate dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente, lo stesso dovrà convocare un Consiglio Direttivo per la relativa ratifica. Il Consiglio Direttivo, qualora confermi le dimissioni, dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e ripristinare il numero dei consiglieri col primo socio della lista dei non eletti. Nel caso di definitiva assenza del Presidente, è compito del Vice Presidente convocare al più presto e non oltre 30 giorni un Consiglio Direttivo con lo scopo di:

  1. ripristinare il numero dei Consiglieri con il primo socio dalla lista dei non eletti;
  2. procedere alla votazione del Presidente.

Art.12 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dai soci con le stesse modalità previste per le elezioni dei Consiglieri. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.  Il Collegio dei Probiviri:

  1. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in materia di controversie sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più Soci;
  2. esamina i ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare previste dall’ articolo 5. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, emanate entro 30 giorni dalla proposta del Consiglio Direttivo ed entro 15 giorni dal ricorso dei Soci, sono dirette al Consiglio Direttivo per il quale assumono la natura di parere vincolante.

Art. 13 – Patrimonio dell’Associazione

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  3. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell’Associazione non può in alcun caso essere destinato a scopi diversi da quelli statutari e costituisce, unitamente ai contributi dei Soci, fondo comune ai sensi dell’Art. 37 del Codice Civile.

Art. 14 – Rendiconto Economico-Finanziario

Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il trentuno Marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente. E’vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Art. 15 – Modifiche Statutarie

Modifiche al presente Statuto possono essere richieste dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, o da un terzo dei Soci Ordinari che ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. Il testo delle modifiche dovrà essere inserito nell’ordine del giorno di un’Assemblea straordinaria, pubblicato nell’avviso murale o inviato con lettera di convocazione all’Assemblea stessa. Per l’approvazione delle modifiche sarà necessario il voto di due terzi dei Soci partecipanti all’Assemblea straordinaria.

Art. 16 – Sciogliemento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente Statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

Art.17 – Gratuità degli incarichi

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale e comunque di tutti gli aderenti all’Associazione, sono a titolo gratuito e in nessun caso danno origine a compensi di qualsiasi natura. Eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, dovranno essere preventivamente concordati, definiti ed approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.

Art. 18 – Regolamento elettorale

  1. I Soci Ordinari eleggono ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
  2. Il diritto di voto è esclusivo dei soli Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale.
  3. Il voto per delega è ammesso solo se in forma scritta. Sono ammesse fino a tre deleghe per socio.
  4. Tutti i membri degli organi collegiali sono rieleggibili.
  5. La Commissione elettorale, composta da tre a cinque membri, è nominata dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
  6. L’Assemblea per l’elezione della Commissione dovrà essere convocata almeno due mesi prima della scadenza del mandato degli organi collegiali in carica.
  7. La Commissione presiede alle elezioni, verifica la regolarità dell’elenco dei Soci con diritto al voto, predispone le schede e nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore a tre per ciascun seggio.
  8. I membri della Commissione elettorale nominano al loro interno un Presidente che indice le elezioni, fissando i termini e le modalità per lo svolgimento delle votazioni.
  9. I Soci aventi diritto di voto votano per ciascuno degli organi collegiali su apposita scheda predisposta dalla Commissione e recante l’elenco completo dei candidati disposti in ordine alfabetico.
  10. Il voto si esprime con preferenze in un numero non superiore a tre fra tutti i candidati per il Consiglio Direttivo e in due preferenze per il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.
  11. Trascorso il tempo fissato per le operazioni di voto, il Presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nei locali adibiti alle elezioni, dichiara chiusa la votazione, quindi procede pubblicamente, con gli scrutatori, allo spoglio delle schede.
  12. Se il numero dei votanti risulta inferiore alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono trascorsi almeno quindici giorni dalle precedenti. La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
  13. Compiuto lo spoglio delle schede, il Presidente ne certifica il risultato e dichiara eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.
  14. Terminata la consultazione elettorale, la Commissione redige apposito verbale. Il verbale insieme a tutta la documentazione elettorale, deve essere immediatamente consegnata al Collegio dei Probiviri per il controllo formale e la conservazione degli atti.
  15. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve quindi invitare il Presidente del Consiglio Direttivo uscente a convocare l’assemblea dei Soci ai fini del formale insediamento dei nuovi membri eletti negli organi collegiali.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.